Quarto Accordo
Art. 20
Costituzione della scorta regolatrice
In vigore dal 6 set 1973
Costituzione della scorta regolatrice
a) Sarà costituita una scorta regolatrice.
b) i) I paesi produttori apporteranno contributi alla scorta regolatrice conformemente alle disposizioni dell';
ii) Ogni paese invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, 1970 può anch'esso apportare un contributo volontario alla scorta regolatrice conformemente alle disposizioni dell'.
c) Ai fini del presente articolo, ogni parte di un contributo effettuato in contanti sarà considerata come l'equivalente del quantitativo di stagno metallo che avrebbe potuto essere acquistato al prezzo minimo esistente alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-20