Quarto Accordo

Art. 22

Contributi volontari

In vigore dal 6 set 1973
. Contributi volontari a) Ogni paese invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, 1970, può, con il consenso del Consiglio e a condizioni che riguardano in particolare le modalità di rimborso, versare contributi volontari alla scorta regolatrice in contanti o in stagno metallo, o in contanti e in stagno metallo. Tali contributi volontari vengono ad aggiungersi ai contributi di cui al paragrafo a) dell'. b) Il Presidente esecutivo rende noto ai paesi partecipanti e a qualsiasi paese non partecipante che abbia fatto un contributo conformemente al paragrafo a) del presente articolo il ricevimento di tale contributo volontario. c) Nonostante le condizioni che saranno state imposte conformemente al paragrafo a) del presente articolo, il Consiglio può rimborsare ad un paese che ha versato un contributo volontario alla scorta regolatrice, conformemente al paragrafo a) del presente articolo, tutto o parte di tale contributo. Se il rimborso viene effettuato integralmente o parzialmente in stagno metallo, il Consiglio può porre le condizioni che ritiene necessarie.
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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-22

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