Quarto Accordo
Art. 24
Prestiti per la scorta regolatrice
In vigore dal 6 set 1973
Prestiti per la scorta regolatrice
a) Il Consiglio potrà, per le necessità della scorta regolatrice, con la garanzia dei warrant di stagno detenuti per detta scorta, contrarre prestiti per le somme che riterrà necessarie, restando inteso che l'importo massimo di tali prestiti nonché i termini e condizioni alle quali questi sono concessi, saranno approvati a maggioranza dei suffragi espressi dai paesi consumatori ed all'unanimità dei suffragi espressi dai paesi produttori.
b) Il Consiglio, a maggioranza ripartita dei due terzi, potrà adottare ogni altra disposizione che riterrà necessaria per contrarre prestiti per le necessità della scorta regolatrice.
c) Nessun obbligo sarà imposto ad un paese partecipante in virtù del presente articolo senza il consenso dello stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-24