Quarto Accordo

Art. 21

Contributi obbligatori

In vigore dal 6 set 1973
Contributi obbligatori a) i) I paesi produttori apporteranno alla scorta regolatrice contributi pari complessivamente all'equivalente di 20.000 tonnellate di stagno metallo. ii) L'equivalente di 7.500 tonnellate di tale contributo globale sarà esigibile alla data di entrata in vigore dell'Accordo e dovrà, fatte salve le disposizioni su iii), essere versato alla data della prima riunione che il Consiglio terrà in virtù dell'Accordo. iii) Il Consiglio decide quali parti dei contributi da effettuare ai sensi dei commi i) o ii) debbano essere versati in contanti o in stagno metallo. I paesi produttori versano la parte del loro contributo in contanti alla data determinata dal Consiglio e la parte del loro contributo in stagno metallo al più tardi entro tre mesi a decorrere dalla data di tale decisione. iv) Il Consiglio può fissare in ogni momento la data o le date alle quali deve essere versato tutto o parte del saldo del contributo globale nonché l'ammontare dei versamenti. Il Consiglio può tuttavia autorizzare il Presidente esecutivo a chiedere tali versamenti con almeno quattordici giorni di preavviso. v) Se, in un momento qualsiasi, il Consiglio detiene nel conto della scorta regolatrice, averi in contanti per un importo superiore a quello dei contributi versati in virtù del comma ii) e di qualsiasi contributo volontario fatto in virtù dell', esso può autorizzare il rimborso ai paesi produttori di fondi prelevati da tale eccedenza, proporzionalmente ai contributi che essi avranno versati in virtù del presente articolo. I saldi dovuti di cui trattasi al comma iv) saranno maggiorati dell'ammontare di tali rimborsi. A richiesta di un paese produttore, l'ammontare del rimborso al quale esso ha diritto può essere mantenuto nella scorta regolatrice. b) I contributi dovuti conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo possono, se il paese contribuente interessato vi acconsente, essere effettuati mediante il trasferimento di stagno metallo dalla scorta regolatrice costituita in virtù del terzo Accordo. c) I contributi di cui al paragrafo a) del presente articolo vengono suddivisi tra i paesi produttori sulla base delle percentuali riportate nell'Allegato A, previo esame e adeguamento nel corso della prima sessione del Consiglio, conformemente al paragrafo i) dell'. d) i) Se, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, o in un secondo tempo, un paese produttore ratifica, approva o accetta l'Accordo, o dichiara la sua intenzione di ratificarlo, di approvarlo, o di accettarlo, o se vi aderisce, o se un paese consumatore è passato nella categoria, dei paesi produttori conformemente all' dell'Accordo, il contributo di tale paese è determinato dal Consiglio sulla base della percentuale iscritta per tale paese nell'Allegato A; ii) I contributi fissati conformemente alle disposizioni di cui sub i) saranno effettuati alla data del deposito dello strumento o alla data fissata dal Consiglio conformemente alle disposizioni dell', paragrafo b); iii) Il Consiglio può decidere che alcuni rimborsi, il cui totale non sarà superiore all'ammontare di qualsiasi contributo ricevuto in virtù del comma i), verranno fatti agli altri paesi produttori o paesi consumatori. Se il Consiglio decide che tali rimborsi debbano essere fatti del tutto o in parte in stagno metallo, esso può porre le condizioni che ritiene necessarie. A richiesta di un paese produttore, il rimborso al quale esso ha diritto può essere mantenuto nella scorta regolatrice. e) i) Un paese produttore che, per versare un contributo a titolo del presente articolo, desiderasse esportare quantitativi di stagno prelevati da scorte situate nei limiti del suo territorio, può chiedere al Consiglio l'autorizzazione di esportare i quantitativi desiderati in supplemento del tonnellaggio delle esportazioni autorizzate che gli fosse stato accordato in virtù dell'; ii) Il Consiglio esamina ogni richiesta così formulata e può approvarla alle condizioni che ritiene necessario imporre. Se tali condizioni vengono osservate e se il Consiglio ha ricevuto le prove che giudica necessarie per stabilire l'identità del metallo o dei concentrati esportati con lo stagno-metallo consegnato alla scorta regolatrice, le disposizioni dei paragrafi n), o) e p) dell' non sono applicabili a dette esportazioni. f) I contributi in stagno-metallo sono accettati dal Direttore nei depositi ufficialmente autorizzati dalla Borsa dei metalli di Londra o in qualsiasi altro posto determinato dal Consiglio. Le qualità di stagno consegnate sono qualità registrate presso la Borsa dei metalli di Londra e da essa riconosciute.
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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-21

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Contributi obbligatori (Art. 21 Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970.) — Testo vigente | Portale Normativo