Quarto Accordo

Art. 33

Controllo delle esportazioni

In vigore dal 6 set 1973
Controllo delle esportazioni a) Tenendo conto dell'esame delle valutazioni della produzione e del consumo fatte ai sensi del paragrafo e) dell', nonché del tonnellaggio di stagno-metallo e dell'importo in contanti detenuti nella scorta regolatrice, del volume delle disponibilità e delle probabili tendenze di altre scorte, del commercio dello stagno, del prezzo corrente dello stagno-metallo e di ogni altro fattore appropriato, il Consiglio può fissare periodicamente i quantitativi di stagno che possono essere esportati dai paesi produttori conformemente alle disposizioni del presente articolo e può dichiarare un periodo di controllo; con la stessa risoluzione, esso fissa inoltre il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate per detto periodo di controllo. Nel determinare tale tonnellaggio, il Consiglio è competente ad adeguare l'offerta alla domanda in modo da mantenere il prezzo dello stagno-metallo tra il prezzo minimo e il prezzo massimo. Il Consiglio cerca inoltre di mantenere nella scorta regolatrice quantitativi sufficienti di stagno metallo e di contanti per rettificare qualsiasi scarto tra l'offerta e la domanda eventualmente risultante da circostanze impreviste. b) I periodi di controllo corrispondono a trimestri, rimanendo inteso che, quando la limitazione delle esportazioni è stabilita per la prima volta nel corso del presente Accordo o è di nuovo stabilita per la prima volta nel corso del presente Accordo o è di nuovo stabilita dopo un intervallo nel corso del quale le esportazioni non siano state limitate, il Consiglio può dichiarare periodo di controllo qualsiasi periodo non superiore a cinque mesi o non inferiore a due mesi che scade il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre o il 31 dicembre. c) La limitazione delle esportazioni ai sensi dell'Accordo durante ogni periodo di controllo è subordinata ad una decisione del Consiglio e nessuna limitazione delle esportazioni è effettiva durante un qualsivoglia periodo a meno che il Consiglio abbia dichiarato tale periodo come periodo di controllo e abbia fissato un tonnellaggio totale di esportazioni autorizzate per detto periodo. d) Il Consiglio può annullare un periodo di controllo dichiarato prima della sua entrata in vigore e porvi fine mentre è in corso. Tale periodo di controllo non sarà ritenuto come periodo di controllo ai fini del paragrafo i) e dei commi ii), iii) e iv) del paragrafo p) del presente articolo. e) Il Consiglio dichiara un periodo di controllo soltanto se ritiene che il tonnellaggio della scorta regolatrice sia di almeno 10.000 tonnellate di stagno metallo all'inizio del predetto periodo, rimanendo inteso che: i) se è dichiarato un periodo di controllo per la prima volta dopo un intervallo nel corso del quale non è stata in vigore alcuna limitazione delle esportazioni, il tonnellaggio adottato per le necessità del presente paragrafo è di 5.000 tonnellate a decorrere dalla data dell'applicazione del periodo di controllo già dichiarato, oppure dalla data o dalle date e per la durata che il Consiglio decide; e che ii) il Consiglio, a maggioranza ripartita di due terzi, può, per ogni periodo di controllo, ridurre il tonnellaggio minimo di 10.000 tonnellate o di 5.000 tonnellate previsto secondo i casi. f) Un tonnellaggio totale di esportazioni autorizzate divenuto effettivo non cessa di esserlo durante il periodo di controllo cui si riferisce per la sola ragione che gli averi della scorta regolatrice sono diventati inferiori al tonnellaggio minimo di stagno-metallo previsto al paragrafo e) del presente articolo o a qualsiasi altro tonnellaggio mediante il quale il tonnellaggio minimo è stato sostituito conformemente a detto paragrafo. g) Il Consiglio può dichiarare periodi di controllo e fissare tonnellaggi totali di esportazioni autorizzate, nonostante la limitazione o la sospensione delle operazioni della scorta regolatrice conformemente alle disposizioni degli . h) Un tonnellaggio totale di esportazioni autorizzate, fissato in precedenza ai sensi del paragrafo a) del presente articolo, può essere riesaminato dal Consiglio, rimanendo inteso che un tonnellaggio totale di esportazioni autorizzate non può essere ridotto durante il periodo di controllo al quale si riferisce. i) Quando, conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo, il Consiglio ha dichiarato un periodo di controllo e fissato il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate per detto periodo, esso può contemporaneamente pregare ogni paese invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno del 1970, che sfrutta anche sul suo territorio o sui suoi territori miniere di stagno, di applicare alle esportazioni di stagno che esso effettuerà durante detto periodo una limitazione sulla propria produzione la cui entità sarà stabilita di comune accordo tra il Consiglio ed il paese interessato. j) Nonostante le disposizioni del presente articolo, se, ai sensi del terzo Accordo internazionale sullo stagno, è stato fissato un tonnellaggio totale di esportazioni autorizzate per l'ultimo trimestre del periodo di applicazione di detto Accordo ed è ancora in vigore al momento della scadenza di tale Accordo: i) Si ritiene che un periodo di controllo con inizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo sia stato dichiarato in virtù del presente Accordo; e ii) Il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate per detto periodo di controllo è calcolato proporzionalmente all'importo che era stato fissato ai sensi del terzo Accordo per l'ultimo trimestre del periodo di applicazione di detto Accordo, a meno che e fino a quando il tonnellaggio di cui sopra venga modificato dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente articolo; rimanendo inteso che, se, al momento della prima sessione tenuta dal Consiglio conformemente al presente Accordo, il tonnellaggio di stagno-metallo detenuto dalla scorta regolatrice è inferiore a 10.000 tonnellate, il Consiglio esaminerà la situazione durante la prima sessione e se non verrà adottata la decisione di prorogare il periodo di controllo, il periodo in questione cesserà di essere un periodo di controllo. k) Il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate per un periodo di controllo qualsiasi è suddiviso tra i paesi produttori proporzionalmente alle percentuali loro attribuite all'Allegato A o proporzionalmente alle percentuali che possono essere loro attribuite in una tabella riveduta delle percentuali pubblicata conformemente al presente Accordo; il quantitativo di stagno così calcolato per ogni paese durante un periodo di controllo qualsiasi costituisce il tonnellaggio delle esportazioni autorizzate per detto paese durante tale periodo di controllo. l) Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, un qualsivoglia paese lo ratifica, lo approva o lo accetta, oppure notifica la sua intenzione di ratificarlo, di approvarlo o di accettarlo, oppure vi aderisce in qualità di paese produttore, oppure, con l'approvazione del Consiglio, è passato dalla categoria dei paesi consumatori a quella dei paesi produttori, conformemente all', il Consiglio, dopo aver determinato la percentuale di tale paese, determina ancora una volta le percentuali al momento considerato. m) i) Il Consiglio esamina le percentuali dei paesi produttori e le adegua conformemente alle norme dell'Allegato C. Salvo nel caso del primo adeguamento che sarà effettuato durante la prima sessione del Consiglio, la percentuale di un paese produttore non sarà ridotta nel corso di un qualsiasi periodo di dodici mesi di più di un decimo del suo valore all'inizio di tale periodo; ii) Ogni volta che il Consiglio intende prendere una decisione conformemente alle norme dell'Allegato G, esso tiene debitamente conto di ogni situazione che un paese produttore qualsiasi abbia dichiarato eccezionale e può a maggioranza ripartita di due terzi apportare modifiche alla esatta applicazione di dette norme, oppure rinunciarvi; iii) Il Consiglio può, occasionalmente, a maggioranza ripartita di due terzi, modificare le norme dell'Allegato G e tale modifica prende effetto come se fosse stata inclusa in detto Allegato; iv) Le percentuali risultanti dalla procedura menzionata nel presente paragrafo sono pubblicate e prendono effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre che segue la data della decisione presa dal Consiglio; essi sostituiscono le percentuali iscritte nell'Allegato A. n) i) Nonostante le disposizioni del paragrafo k) del presente articolo, il Consiglio può, con l'accordo di un paese produttore, ridurre la parte di tale paese nel tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate e ridistribuire l'importo di tale riduzione tra gli altri paesi produttori proporzionalmente alle percentuali di detti paesi o, se le circostanze lo richiedono, diversamente; ii) Il quantitativo di stagno determinato secondo le disposizioni del comma i) del presente paragrafo per ogni paese produttore, durante un periodo qualunque di controllo, costituisce, ai fini del presente articolo, il tonnellaggio delle esportazioni autorizzate per tale paese durante detto periodo di controllo. o) i) Se un paese produttore ritiene di non essere verosimilmente in grado di esportare durante un periodo di controllo qualsiasi il quantitativo di stagno che il tonnellaggio delle sue esportazioni autorizzate gli consente di esportare, esso deve fare una dichiarazione al Consiglio a tale scopo, il più presto possibile e al più tardi entro due mesi dell'anno civile successivi alla data a decorrere dalla quale detto tonnellaggio è divenuto effettivo; ii) Se il Consiglio ha ricevuto tale dichiarazione o se ritiene che un paese produttore qualsiasi non sia in grado verosimilmente di esportare, durante un periodo di controllo qualsiasi, il quantitativo di stagno che il tonnellaggio delle sue esportazioni autorizzate gli consente di esportare, il Consiglio potrà aumentare il tonnellaggio totale delle esportazioni autorizzate per detto periodo di controllo del quantitativo che considererà necessario affinché il tonnellaggio totale richiesto delle esportazioni autorizzate venga effettivamente esportato. p) i) Le esportazioni nette di stagno di ciascuno dei paesi produttori durante ogni periodo di controllo sono limitate, salvo se il presente articolo dispone diversamente, al tonnellaggio delle esportazioni autorizzate del predetto paese durante tale periodo di controllo; ii) Se, nonostante le disposizioni del comma i) del presente paragrafo, le esportazioni nette di stagno di un paese produttore durante un periodo di controllo superano di più del 5% il tonnellaggio di esportazioni autorizzate per detto periodo di controllo, il Consiglio può esigere che tale paese dia alla scorta regolatrice un contributo supplementare non superiore al quantitativo delle sue esportazioni eccedenti il tonnellaggio delle esportazioni autorizzate. Tale contributo viene effettuato, a scelta del Consiglio, sotto forma di stagno-metallo, oppure in contanti, oppure in stagno-metallo e contanti in proporzioni decise dal Consiglio e anteriormente alla data o alle date fissate dal Consiglio. La parte del contributo eventualmente versata in contanti è calcolata in base al prezzo minimo praticato alla data di entrata in vigore del presente Accordo. La parte del contributo eventualmente versata in forma di stagno-metallo è compresa nel tonnellaggio delle esportazioni autorizzate di tale paese per il periodo di controllo nel corso del quale viene effettuato detto contributo e non costituisce un supplemento del tonnellaggio summenzionato; iii) Se, nonostante le disposizioni del comma i) del presente paragrafo, durante quattro periodi di controllo successivi, che, se necessario, comprenderanno il periodo di controllo di cui al comma ii) del presente paragrafo, il totale delle esportazioni nette di un paese produttore supera di più dell'uno per cento il totale delle sue esportazioni autorizzate per tali periodi, il tonnellaggio delle esportazioni autorizzate di questo paese può, durante ognuno dei quattro periodi di controllo susseguentisi, essere ridotto di un quarto del tonnellaggio totale esportato, oppure, se il Consiglio decide in tal senso, di ogni frazione superiore ad un quarto ma che non superi la metà. Tale riduzione prende effetto durante e a decorrere dal periodo di controllo successivo a quello durante il quale la decisione è stata presa dal Consiglio; iv) Se dopo i summenzionati quattro periodi di controllo successivi qualsiasi (durante i quali il totale delle esportazioni nette di stagno di un paese è stato superiore al tonnellaggio delle sue esportazioni autorizzate come indicato nel comma iii) del presente paragrafo), il totale delle esportazioni nette di stagno di tale paese, durante altri quattro periodi di controllo successivi qualsiasi (che non comprenderanno nessuno dei periodi di controllo di cui al comma iii), supera il totale dei tonnellaggi di esportazioni autorizzate durante i predetti quattro periodi di controllo, il Consiglio può, oltre alla riduzione imposta al tonnellaggio delle esportazioni autorizzate di questo paese conformemente alle disposizioni del comma iii), dichiarare che tale paese ha perso una parte dei suoi diritti di partecipare alla liquidazione della scorta regolatrice; tale parte la prima volta non può superare la metà dei diritti di partecipazione in questione. Il Consiglio può in qualsivoglia momento e alle condizioni che esso determina, restituire a tale paese la parte dei diritti che gli sono stati tolti; v) Il paese produttore che ha esportato un quantitativo di stagno superiore al suo tonnellaggio di esportazioni autorizzate e al tonnellaggio autorizzato da altre disposizioni del presente articolo deve prendere entro brevi termini tutte le disposizioni necessarie per ovviare alla sua infrazione all'Accordo. Il fatto di non aver preso dette disposizioni o qualsiasi ritardo intervenuto a tale proposito è preso in considerazione dal Consiglio quando decide in merito alle misure da prendere in virtù del presente paragrafo. q) Se, a causa della fissazione o della modifica della percentuale di un paese produttore o in seguito al ritiro di un paese produttore, la somma delle percentuali non è pari a cento, la percentuale di ognuno degli altri paesi produttori è modificata proporzionalmente in modo che il totale delle percentuali risulti nuovamente cento. Il Consiglio pubblica in seguito, il più presto possibile, la tabella riveduta delle percentuali che, ai fini del controllo delle esportazioni, prende effetto a decorrere dal primo giorno del periodo di controllo successivo a quello nel corso del quale è stata presa la decisione di riesaminare le percentuali. r) Ogni paese produttore prende le misure che possono rivelarsi necessarie per fare osservare le disposizioni del presente articolo e assicurarne l'applicazione affinché le sue esportazioni corrispondano il più esattamente possibile al tonnellaggio delle sue esportazioni autorizzate durante un periodo di controllo qualsiasi. s) Ai fini del presente articolo, il Consiglio può decidere che le esportazioni di stagno di un paese produttore comprendano lo stagno contenuto in un prodotto qualunque proveniente dalla produzione mineraria del paese in questione. t) Si ritiene che lo stagno sia stato esportato se, per un paese menzionato all'Allegato C, le formalità indicate in detto Allegato e inerenti al nome del paese considerato sono state adempiute, rimanendo inteso che: i) Il Consiglio può periodicamente modificare l'Allegato C con il consenso del paese interessato e tale modifica prende effetto come se essa fosse stata inclusa nel predetto Allegato; ii) Se un paese produttore esporta stagno in condizioni diverse, da quelle considerate all'Allegato C, il Consiglio decide se ritenere che tale stagno sia stato esportato ai fini del presente Accordo e, nel caso affermativo, fissa la data in cui si presume che tale esportazione abbia avuto luogo. u) Ai fini dei commi ii), iii) e iv) del paragrafo p) del presente articolo, ogni periodo di controllo per il quale sono stati determinati tonnellaggi totali di esportazioni autorizzate e ogni penalità imposta ai sensi dell'articolo VII del terzo Accordo, a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, saranno considerati rispettivamente determinati o imposti in virtù del presente articolo.
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Controllo delle esportazioni (Art. 33 Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970.) — Testo vigente | Portale Normativo