Quarto Accordo

Art. 18

Verifica e pubblicazione dei conti

In vigore dal 6 set 1973
Verifica e pubblicazione dei conti Il Consiglio pubblica, al più preso possibile dopo la chiusura di ciascuno esercizio finanziario, il conto amministrativo ed il conto della scorta regolatrice verificati da verificatori indipendenti, restando inteso che i conti della scorta regolatrice saranno pubblicati soltanto dopo un periodo di tre mesi successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.
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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-18

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Verifica e pubblicazione dei conti (Art. 18 Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970.) — Testo vigente | Portale Normativo