Quarto Accordo
Art. 18
Verifica e pubblicazione dei conti
In vigore dal 6 set 1973
Verifica e pubblicazione dei conti
Il Consiglio pubblica, al più preso possibile dopo la chiusura di ciascuno esercizio finanziario, il conto amministrativo ed il conto della scorta regolatrice verificati da verificatori indipendenti, restando inteso che i conti della scorta regolatrice saranno pubblicati soltanto dopo un periodo di tre mesi successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.
Storico versioni
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