Quarto Accordo

Art. 23

Penalità

In vigore dal 6 set 1973
Penalità a) Il Consiglio determina le penalità da applicare nei confronti dei paesi che non abbiano soddisfatto agli obblighi che incombono loro ai sensi del comma iv) del paragrafo a) dell'. b) Se un paese produttore vien meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell', il Consiglio può privarlo interamente o parzialmente dei diritti e privilegi che gli conferisce il presente Accordo e può anche chiedere agli altri paesi produttori di colmare il disavanzo in contanti o in stagno metallo, oppure in contanti e in stagno metallo. c) Se una parte del disavanzo deve essere colmata in stagno metallo, i paesi produttori che colmeranno tale disavanzo saranno autorizzati ad esportare i quantitativi necessari oltre ai tonnellaggi d'esportazione autorizzati, fissati conformemente all'. Se il Consiglio ha ricevuto le prove che giudica necessarie per stabilire l'identità del metallo o dei concentrati esportati con lo Stagno metallo consegnato alla scorta regolatrice, le disposizioni dei paragrafi n), o) e p) dell' non saranno applicabili a dette esportazioni. d) Il Consiglio può, ad ogni momento e alle condizioni che esso determina: i) Dichiarare che è stato ovviato alla mancanza; ii) Ripristinare i diritti e i privilegi del paese interessato e iii) Rimborsare agli altri paesi produttori i contributi supplementari che essi hanno fatto conformemente al paragrafo b) del presente articolo, con un interesse il cui tasso sarà fissato dal Consiglio, tenuto conto dei tassi di interesse praticati sul piano internazionale, restando inteso che per la parte del contributo supplementare effettuata in stagno metallo, tale interesse è calcolato sulla base dell'equivalente in contanti di tale metallo al corso di compensazione a contanti presso la Borsa dei metalli di Londra, alla data della decisione adottata dal Consiglio in applicazione del paragrafo b) del presente articolo. Se tali rimborsi, o parte di essi, sono effettuati in stagno-metallo, il Consiglio può porre le condizioni che giudicherà necessarie.
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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-23

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Penalità (Art. 23 Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970.) — Testo vigente | Portale Normativo