Quarto Accordo

Art. 27

Limitazione o sospensione delle operazioni della scorta regolatrice: azione del Presidente esecutivo

In vigore dal 6 set 1973
Limitazione o sospensione delle operazioni della scorta regolatrice: azione del Presidente esecutivo a) Quando il Consiglio non è riunito in sessione, il Presidente esecutivo ha il potere di limitare o di sospendere le operazioni in virtù del paragrafo b) dell'. b) Il Presidente esecutivo può in ogni momento annullare la limitazione o la sospensione decisa da egli stesso in virtù dei poteri che gli sono conferiti dal paragrafo a) del presente articolo. c) Il Presidente esecutivo, immediatamente dopo aver deciso di limitare o di sospendere le operazioni della scorta regolatrice conformemente ai poteri che gli conferisce il paragrafo a) del presente articolo, convocherà una riunione del Consiglio allo scopo di riesaminare la decisione. Detta riunione si svolgerà entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data della limitazione o della sospensione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Limitazione o sospensione delle operazioni della scorta regolatrice: azione del Presidente esecutivo (Art. 27 Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970.) — Testo vigente | Portale Normativo