Quarto Accordo

Art. 29

La scorta regolatrice e le modifiche dei tassi di cambio

In vigore dal 6 set 1973
La scorta regolatrice e le modifiche dei tassi di cambio a) Il Presidente esecutivo può di sua iniziativa o deve, a richiesta di un paese partecipante, convocare immediatamente il Consiglio per riesaminare i prezzi minimi e massimi se egli o il paese partecipante ritengono, a seconda dei casi, che tale revisione sia necessaria a causa delle modifiche sopravvenute nei tassi di cambio. Le riunioni di cui al presente paragrafo possono essere convocate con un preavviso inferiore a sette giorni. b) Nelle circostanze previste al paragrafo a) del presente articolo, il Presidente esecutivo può, in attesa della riunione del Consiglio di cui sopra, limitare o sospendere provvisoriamente le operazioni della scorta regolatrice se detta limitazione o tale sospensione gli sembrano necessarie per impedire che il Direttore compri o venda stagno in quantitativi che rischiano di compromettere la realizzazione dei fini dell'Accordo. c) Il Consiglio può decidere la limitazione o la sospensione delle operazioni della scorta regolatrice previste nel presente articolo, oppure confermarle. Se il Consiglio non prende alcuna decisione, le operazioni della scorta regolatrice riprendono qualora esse siano state provvisoriamente limitate o sospese. d) Entro trenta giorni a decorrere dalla data alla quale ha deciso la sospensione o la limitazione delle operazioni della scorta regolatrice previste al presente articolo, oppure dalla data alla quale le avrà confermate, il Consiglio esaminerà l'opportunità di fissare prezzi minimi e prezzi massimi provvisori e potrà quindi fissare detti prezzi. e) Entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla data alla quale ha fissato i prezzi minimo e massimo provvisori, il Consiglio li riprenderà in esame e potrà fissare nuovi prezzi minimi e massimi. f) Se il Consiglio non riesce a fissare prezzi minimi e massimi provvisori conformemente alle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo, esso potrà, durante qualsiasi ulteriore riunione, determinare l'entità dei prezzi minimi e massimi. g) Le operazioni della scorta regolatrice riprenderanno sulla base dei prezzi minimi e massimi che saranno stati fissati, a seconda dei casi, conformemente alle disposizioni dei paragrafi d), e) o f) del presente articolo.
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