Quarto Accordo

Art. 34

Esportazioni speciali

In vigore dal 6 set 1973
Esportazioni speciali a) In qualsiasi momento il Consiglio, dopo aver dichiarato un periodo di controllo e se ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui all'Allegato D, può - a maggioranza ripartita dei due terzi - autorizzare la esportazione (qui di seguito denominata "esportazioni speciali") di una quantità determinata di stagno oltre al tonnellaggio di esportazioni autorizzate di cui al paragrafo k) dell'. b) A maggioranza ripartita dei due terzi, il Consiglio può sottoporre le esportazioni speciali alle condizioni che ritiene necessarie. c) Se sono soddisfatte le condizioni di cui all' e le condizioni imposte dal Consiglio a norma del paragrafo b) del presente articolo, non si tiene conto delle esportazioni speciali quando sono applicate le disposizioni dei paragrafi n), o) e p) dell'. d) A maggioranza ripartita dei due terzi, il Consiglio può modificare in qualsiasi momento le condizioni di cui all'Allegato D; resta inteso che detta modifica non deve pregiudicare nessuna delle operazioni effettuate da un paese in virtù di una autorizzazione ricevuta, nè le condizioni già imposte a norma del paragrafo b) del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-34

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