Quarto Accordo

Art. 31

Procedura di liquidazione

In vigore dal 6 set 1973
Procedura di liquidazione a) Appena possibile dopo la scadenza del presente Accordo, il Direttore elaborerà una valutazione di tutte le spese dovute alla liquidazione della scorta regolatrice conformemente alle disposizioni del presente articolo e riserverà, mediante prelievo sul saldo del conto della scorta regolatrice, la somma che egli riterrà sufficiente a coprire tali spese. Qualora il saldo del conto della scorta regolatrice non sia sufficiente a coprire tali spese, il Direttore venderà il quantitativo di stagno-metallo necessario a procurarsi i fondi supplementari di cui ha bisogno. b) Fatte salve le condizioni menzionate nel presente Accordo e conformemente a queste ultime, la parte di ogni paese che contribuisce alla scorta regolatrice verrà rimborsata. c) i) La parte di ogni paese contribuente sarà fissata conformemente all'Allegato H; ii) A richiesta di tutti i paesi contribuenti, il Consiglio dovrà modificare l'Allegato H.
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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-31

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Procedura di liquidazione (Art. 31 Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970.) — Testo vigente | Portale Normativo