Quarto Accordo

Art. 28

Altre operazioni della scorta regolatrice

In vigore dal 6 set 1973
Altre operazioni della scorta regolatrice a) In circostanze particolari, il Consiglio può autorizzare il Direttore ad acquistare stagno proveniente da una scorta governativa non commerciale o a vendere stagno a tale scorta o per conto della stessa conformemente alle disposizioni dell'. Le disposizioni del paragrafo c) dell' non sono applicabili allo stagno metallo per il quale tale autorizzazione è stata data. b) Nonostante le disposizioni degli , il Consiglio può autorizzare il Direttore, qualora quest'ultimo non disponga di fondi sufficienti, a vendere al prezzo corrente i quantitativi di stagno necessari per permettere di far fronte alle spese di esecuzione risultanti da tali operazioni.
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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-28

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Altre operazioni della scorta regolatrice (Art. 28 Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970.) — Testo vigente | Portale Normativo