Quarto Accordo
Art. 36
Scorte nei paesi produttori
In vigore dal 6 set 1973
Scorte nei paesi produttori
a) i) Le scorte di stagno di un paese produttore che non siano state esportate ai sensi della definizione che l'Allegato C dà per tali paesi non possono superare in nessun momento, durante un periodo di controllo, il tonnellaggio indicato per tale paese nell'Allegato E;
ii) Tali scorte non comprendono lo stagno in fase di trasporto tra la miniera ed il luogo di esportazione come definito all'Allegato C;
iii) Il Consiglio può modificare l'Allegato E; qualora tuttavia esso aumenti in tal modo il tonnellaggio indicato nell'Allegato E per un determinato paese, può imporre condizioni relative al periodo ed alla esportazione ulteriore di tali quantità addizionali.
b) Qualsiasi aumento della proporzione autorizzata a norma del paragrafo 2 dell'articolo XIV del terzo Accordo vigente al momento della scadenza dell'Accordo medesimo, nonché tutte le condizioni imposte in merito, si considerano autorizzate o imposte dal presente Accordo, salvo decisione contraria presa dal Consiglio entro dieci mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
c) Qualsiasi deposito speciale effettuato conformemente alle disposizioni dell', viene dedotto dall'importo delle scorte che, in virtù del presente articolo, possono sussistere nel paese produttore interessato durante un periodo di controllo.
d) i) Se in uno qualsiasi dei paesi produttori di cui all'Allegato F l'estrazione di minerale di stagno dal giacimento naturale è connessa necessariamente all'estrazione di altri minerali elencati in tale Allegato e se pertanto, la limitazione delle scorte prescritta al paragrafo a) del presente articolo pone senza alcun motivo valido dei limiti all'estrazione di questi altri minerali, detto paese può tenere altre scorte supplementari di concentrati di stagno, purchè il suo governo certifichi che tale stagno è stato estratto esclusivamente in associazione con gli altri minerali e che esso resta effettivamente in tale paese; resta inteso che in nessun momento la relazione tra la scorta supplementare ed il tonnellaggio totale degli altri minerali estratti supererà la proporzione di cui all'Allegato F;
ii) Salvo consenso del Consiglio, l'esportazione di tali scorte supplementari può iniziare solo allorchè sarà stato liquidato tutto lo stagno-metallo della scorta regolatrice; in seguito tali scorte potranno essere esportate solo in ragione di un quarantesimo del totale ovvero di duecentocinquanta tonnellate per trimestre, secondo la più elevata di tali due cifre.
e) I paesi di cui all'Allegato E o all'Allegato F possono fissare, consultandosi con il Consiglio, le norme applicabili al mantenimento, alla protezione ed al controllo delle suddette scorte supplementari.
f) Con l'accordo del paese produttore interessato il Consiglio può modificare gli Allegati E e F.
g) Ogni paese produttore indirizza al Consiglio, ad intervalli stabiliti da quest'ultimo, relazioni concernenti le scorte di stagno presenti sul suo territorio che non sono state esportate ai sensi della definizione che l'Allegato C dà per tale paese. In tali relazioni non è incluso lo stagno in fase di trasporto tra la miniera ed il luogo di esportazione come definito all'Allegato C; le scorte possedute in virtù delle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo vengono indicate separatamente.
h) Ogni paese che possieda depositi speciali in virtù dell' o che sia autorizzato ad aumentare i propri tonnellaggi in applicazione delle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo comunicherà al Consiglio non oltre dodici mesi prima della scadenza del presente Accordo, le disposizioni che esso prevede di adottare per l'esportazione di tali depositi speciali e di tutto o parte di tale tonnellaggio aumentato (senza includere però le scorte supplementari la cui esportazione è regolata dalle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo); esso consulterà il Consiglio onde trovare il mezzo migliore per effettuare le esportazioni senza disorganizzare, nei limiti del possibile, il mercato dello stagno e conformemente alle disposizioni concernenti la liquidazione della scorta regolatrice in virtù dell'. Il paese produttore in causa terrà debitamente conto delle raccomandazioni del Consiglio.
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