Quarto Accordo

Art. 39

Disposizioni generali

In vigore dal 6 set 1973
Disposizioni generali a) Per tutta la durata di applicazione del presente Accordo, i paesi partecipanti faranno i massimi sforzi per favorire la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e collaboreranno a tal fine. b) I paesi partecipanti si impegnano a considerarsi vincolati da tutte le decisioni adottate dal Consiglio in applicazione dell'Accordo. c) Senza diminuire la portata generale del paragrafo a) del presente articolo, i paesi partecipanti osserveranno in particolare le seguenti condizioni: i) Fino a quando saranno disponibili quantità sufficienti di stagno per soddisfare completamente le proprie necessità, essi non dovranno nè vietare nè limitare l'impiego dello stagno ad utilizzazioni finali determinate, tranne in circostanze in cui tali divieti o restrizioni non saranno incompatibili con altri accordi internazionali sul commercio; ii) Essi creeranno condizioni favorevoli al passaggio della produzione di stagno dalle imprese a reddito minimo alle imprese a reddito maggiore; iii) Essi favoriranno inoltre il mantenimento delle risorse naturali di stagno, impedendo l'abbandono prematuro dei giacimenti.
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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-39

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Disposizioni generali (Art. 39 Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970.) — Testo vigente | Portale Normativo