Quarto Accordo

Art. 42

Denunce

In vigore dal 6 set 1973
Denunce a) Qualsiasi denuncia contro un paese partecipante che abbia commesso un'infrazione al presente Accordo in merito alla quale esso non contiene nessuna disposizione, sarà deferita, per decisione, al Consiglio su richiesta del paese querelante. b) Salvo disposizioni contrarie previste nell'Accordo, si potrà costatare un'infrazione al presente Accordo da parte di un paese partecipante solo se è stata adottata una risoluzione a tal scopo. La costatazione di tale infrazione dovrà specificare la natura e la portata dell'infrazione medesima. c) Se ai termini del presente articolo il Consiglio costata che un paese partecipante ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso potrà privare il paese in causa dei diritti di voto e degli altri diritti, a meno che non sia prevista nell'Accordo un'altra sanzione, fino a che tale paese non avrà posto rimedio all'infrazione o adempiuto in altro modo ai propri obblighi. d) Ai fini del presente articolo, l'espressione "infrazione al presente Accordo" comprende ogni infrazione ad una qualsiasi condizione imposta dal Consiglio od ogni mancanza nel soddisfare obblighi imposti dal Consiglio ad un paese partecipante conformemente all'Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-42

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Denunce (Art. 42 Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970.) — Testo vigente | Portale Normativo