Quarto Accordo
Art. 45
Ratifica, approvazione, accettazione
In vigore dal 6 set 1973
Ratifica, approvazione, accettazione
Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei Governi firmatari conformemente alla loro procedura costituzionale. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione saranno depositati presso il Governo depositario.
Storico versioni
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