Quarto Accordo

Art. 45

Ratifica, approvazione, accettazione

In vigore dal 6 set 1973
Ratifica, approvazione, accettazione Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei Governi firmatari conformemente alla loro procedura costituzionale. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione saranno depositati presso il Governo depositario.
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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-45

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Ratifica, approvazione, accettazione (Art. 45 Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970.) — Testo vigente | Portale Normativo