Quarto Accordo

Art. 48

Adesione

In vigore dal 6 set 1973
Adesione a) Ogni governo rappresentato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno del 1970 od ogni paese che partecipi al terzo Accordo internazionale sullo stagno avrà il diritto di aderire al presente Accordo alle condizioni che saranno fissate dal Consiglio. b) Qualsiasi altro governo non rappresentato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno del 1970 che sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite oppure membro delle sue istituzioni specializzate potrà aderire al presente Accordo alle condizioni fissate dal Consiglio. c) Per quanto concerne i diritti di voto e gli obblighi finanziari, le condizioni fissate dal Consiglio dovranno essere le stesse tanto nei confronti dei paesi desiderosi di aderire all'Accordo che nei confronti degli altri paesi già partecipanti. d) In occasione dell'adesione al presente Accordo di un paese produttore il Consiglio fisserà, col consenso del paese, i tonnellaggi e le percentuali da iscrivere per questo paese negli Allegati E e F e H) fisserà anche, allo scopo di controllare le esportazioni, le condizioni che dovranno figurare a fronte sul suo nome nella parte I dell'Allegato C. I tonnellaggi, le percentuali e le condizioni così fissate saranno valide come se fossero tutte iscritte in detti Allegati. e) L'adesione avrà luogo tramite il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo depositario che notificherà l'adesione a tutti i governi interessati e al Consiglio.
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