Quarto Accordo
Art. 51
Emendamenti
In vigore dal 6 set 1973
Emendamenti
a) Il Consiglio, alla maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei voti di tutti i paesi produttori e alla maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei voti di tutti i paesi consumatori, può raccomandare ai governi contraenti di apportare degli emendamenti all'Accordo. Nella sua raccomandazione il Consiglio prescrive il termine entro il quale ciascuno dei governi contraenti dovrà notificare al Governo depositario se ratifica, approva o accetta oppure se rifiuta l'emendamento raccomandato.
b) Il Consiglio può prorogare il termine da esso prescritto conformemente al paragrafo a) del presente articolo per la notifica della ratifica, dell'approvazione o dell'accettazione.
c) Se entro il termine fissato in virtù del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtù del paragrafo b) del presente articolo un emendamento è ratificato, approvato o accettato da tutti i paesi partecipanti, esso entrerà in vigore dopo che l'ultima ratifica, approvazione o accettazione sarà stata depositata presso il Governo depositario.
d) Un emendamento non entrerà in vigore se entro il termine fissato in virtù del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtù del paragrafo b) del presente articolo, non sarà ratificato, approvato o accettato dai paesi partecipanti che detengono la totalità dei suffragi dei paesi produttori e dai paesi partecipanti che detengono i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori.
e) Se allo scadere del termine fissato in virtù del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtù del paragrafo b) del presente articolo un emendamento è ratificato, approvato o accettato dai paesi partecipanti in nome dei paesi partecipanti che detengono la totalità dei suffragi dei paesi produttori e dei paesi partecipanti che detengono i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori:
i) L'emendamento entrerà in vigore per i paesi partecipanti ad opera dei quali è stata notificata la ratifica, l'approvazione o l'accettazione allo scadere dei tre mesi successivi al ricevimento da parte del Governo depositario dell'ultima ratifica, approvazione o accettazione necessaria per ottenere la totalità dei suffragi dei paesi produttori e i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori;
ii) Ogni Governo contraente che non abbia ratificato, approvato o accettato un emendamento alla data della sua entrata in vigore, cesserà a tale data di partecipare all'Accordo a meno che detto Governo contraente non dimostri al Consiglio, nella prima riunione del Consiglio successiva alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento, che gli era impossibile ratificare, approvare o accettare l'emendamento a causa di difficoltà di ordine costituzionale e che il Consiglio non decida di prolungare per detto Governo contraente il termine di ratifica, di approvazione e di accettazione finché queste difficoltà siano state superate.
f) Se un paese consumatore ritiene che i suoi interessi vengano lesi da un emendamento, esso può, anteriormente all'entrata in vigore di tale emendamento, notificare al Governo depositario che si ritira dall'Accordo. Tale ritiro sarà effettivo alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento. Il Consiglio può, in qualsiasi momento, alle condizioni e secondo le modalità che riterrà eque, autorizzare detto paese ad annullare la sua notifica di ritiro.
g) Qualsiasi emendamento al presente articolo entrerà in vigore solo se è stato ratificato, approvato o accettato da tutti i paesi partecipanti.
h) Le disposizioni del presente articolo non modificano i poteri conferiti dall'Accordo circa la modifica di qualsiasi Allegato dell'Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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