Quarto Accordo

Art. 53

Durata, rinnovamento, scadenza o rescissione

In vigore dal 6 set 1973
Durata, rinnovamento, scadenza o rescissione a) Salvo disposizioni contrarie previste nel presente articolo o al paragrafo b) dell' l'Accordo avrà una durata di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore. b) Il Consiglio alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi consumatori, potrà prolungare la durata dell'Accordo di uno o più periodi che non oltrepasseranno complessivamente i dodici mesi. c) Il Consiglio, in una raccomandazione indirizzata ai governi contraenti al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, comunicherà loro se è necessario e opportuno che l'Accordo venga rinnovato e in caso affermativo in quale forma; esaminerà in pari tempo la probabile posizione rispettiva dell'offerta e della domanda di stagno al momento dello scadere dell'Accordo. d) i) Ogni Governo contraente in qualsiasi momento potrà dare al Presidente esecutivo del Consiglio notifica scritta della sua intenzione di proporre alla prossima riunione del Consiglio la rescissione dell'Accordo; ii) Se il Consiglio adotta tale proposta alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e di tutti i paesi consumatori, esso raccomanderà ai governi contraenti la rescissione dell'Accordo; iii) Se i governi contraenti che detengono i due terzi dei voti di tutti i paesi produttori e due terzi dei voti di tutti i paesi consumatori comunicano al Consiglio di accettare tale raccomandazione, l'Accordo sarà rescisso alla data fissata dal Consiglio; tale data non potrà essere posteriore a un periodo di sei mesi a decorrere dalla trasmissione al Consiglio dell'ultima notifica da parte di detti governi contraenti. e) Il Consiglio rimarrà in funzione finché necessario per curare l'applicazione delle disposizioni del paragrafo f) del presente articolo, la liquidazione della scorta regolatrice, nonché di tutte le scorte detenute nei paesi produttori in virtù dell' e l'osservanza delle condizioni imposte dal Consiglio in virtù del presente Accordo o in virtù del terzo Accordo; il Consiglio avrà i poteri ed eserciterà le funzioni ad esso conferite dal presente Accordo nella misura a tale fine necessaria. f) Alla scadenza o alla rescissione dell'Accordo: i) La scorta regolatrice verrà liquidata conformemente alle disposizioni degli ; ii) Il Consiglio valuterà gli impegni sottoscritti nei confronti del suo personale e prenderà, se necessario, le misure atte ad assicurare, tramite un bilancio complementare del conto amministrativo tenuto in conformità degli , le risorse necessarie per onorare tali impegni; iii) Quando tutti gli impegni del Consiglio diversi da quelli che riguardano il conto della scorta regolatrice, saranno stati soddisfatti, gli attivi disponibili saranno suddivisi come stipulato nel presente articolo. g) Se il Consiglio è prorogato o se è costituito un organo per succedere al Consiglio, quest'ultimo consegnerà a tale organo i suoi archivi, la documentazione statistica nonché tutti gli altri documenti che determinerà e potrà, alla maggioranza ripartita dei due terzi, decidere di trasmettere a tale organo tutto o parte degli altri attivi. h) Se il Consiglio non è prorogato o se non è costituito un organo successore: i) Il Consiglio cederà i suoi archivi, la documentazione statistica e tutti gli altri documenti al Segretario generale delle Nazioni Unite o ad altra organizzazione internazionale da esso designata o, in mancanza di tale designazione, come il Consiglio riterrà opportuno; ii) Il resto degli attivi del Consiglio diversi dai fondi sarà venduto e realizzato secondo le direttive del Consiglio; iii) Il prodotto di tale realizzo e tutti gli altri fondi ancora all'attivo del Consiglio saranno allora suddivisi tra tutti i paesi partecipanti in proporzione dei contributi complessivi versati da tali paesi sul conto amministrativo tenuto in virtù dell'.
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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-53

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