Quarto Accordo
Art. 54
Notifica da parte del Governo depositario
In vigore dal 6 set 1973
Notifica da parte del Governo depositario
Il Governo depositario notificherà a tutti i governi rappresentati alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno del 1970, a tutti i governi partecipanti al terzo Accordo internazionale sullo stagno, a tutti i governi che hanno aderito al presente Accordo conformemente alle disposizioni dell', al Segretario del Consiglio e al Segretario generale delle Nazioni Unite:
i) Ogni firma, ratifica, approvazione, accettazione o dichiarazione d'intenzione di ratificare, di approvare o di accettare l'Accordo, comunicata conformemente agli o 47;
ii) L'entrata in vigore dell'Accordo sia a titolo definitivo che provvisorio conformemente all' o all'
iii) Qualsiasi adesione e notifica di partecipazione separata conformemente rispettivamente all' o all';
iv) Ogni notifica di ratifica, di approvazione o di accettazione di emendamenti comunicata conformemente all' e la loro data di entrata in vigore conformemente allo stesso articolo;
v) Ogni notifica di ritiro e di cessazione di partecipazione; e vi) Ogni notifica di scadenza o di rescissione dell'Accordo conformemente all'.
Storico versioni
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