Art. 3

In vigore dal 6 set 1973
All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge valutato in annue lire 3.600.000 a decorrere dal 1 luglio 1971, si provvede per l'importo di lire 1.800.000 relativo all'anno 1971, a carico delle disponibilità del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, a tal uopo intendendosi prorogato per l'utilizzo delle anzidette disponibilità il termine indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; per l'importo di lire 3.600.000 a carico del corrispondente capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1972 e, per lire 3.600.000, con riduzione del corrispondente capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1973. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 giugno 1973 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - MALAGODI - FERRI - MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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