Art. 1

In vigore dal 6 set 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970 e aperto alla firma a Londra il 1 luglio 1970.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-rd-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo