Quarto Accordo

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 6 set 1973
TRADUZIONE NON UFFICIALE Nota bene: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato. Quarto accordo internazionale sullo stagno PREAMBOLO I Governi contraenti, consapevoli: a) Che gli accordi sui prodotti di base, contribuendo a stabilizzare i prezzi ed a promuovere l'incremento regolare degli introiti d'esportazione e l'espansione continua dei mercati delle materie prime, possono favorire in misura notevole lo sviluppo economico, segnatamente nei paesi produttori in fase di sviluppo, b) Dell'importanza di una cooperazione continua tra paesi produttori e paesi consumatori, nel quadro dei principi e degli obiettivi fondamentali della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, mediante un Accordo internazionale su un prodotto di base destinato a contribuire alla soluzione dei problemi concernenti lo stagno, c) Dell'importanza eccezionale dello stagno per numerosi paesi la cui economia dipende in larga misura dall'esistenza di eque e favorevoli condizioni per la produzione, il consumo o il commercio dello stagno, d) Della necessità di proteggere e stimolare la prosperità e l'espansione dell'industria dello stagno, particolarmente nei paesi produttori in fase di sviluppo, onde garantire in tal modo approvvigionamenti in stagno sufficienti per salvaguardare gli interessi dei consumatori nei paesi importatori, e) Dell'importanza, per i paesi produttori di stagno, del mantenimento e dell'incremento del loro potere d'acquisto all'importazione, f) Dell'opportunità di garantire l'espansione del consumo dello stagno, tanto nei paesi in fase di sviluppo che nei paesi industrializzati, Hanno convenuto quanto segue: Oggetto Il presente Accordo ha per oggetto: a) Di stabilire un equilibrio tra la produzione ed il consumo mondiali di stagno e di attenuare le gravi difficoltà che potrebbero essere provocate da un'eccedenza o da una penuria di stagno; b) Di impedire eccessive fluttuazioni del prezzo dello stagno e degli introiti d'esportazione procurati dallo stagno; c) Di prendere disposizioni che contribuiscano ad accrescere gli introiti che i paesi produttori, e particolarmente quelli in fase di sviluppo, ricavano dalle loro esportazioni di stagno, aiutando in tal modo questi paesi a procurarsi le risorse necessarie per l'accelerazione del loro sviluppo economico e sociale, tenendo conto nel contempo degli interessi dei consumatori nei paesi importatori; d) Di assicurare condizioni che permettano di ottenere un ritmo dinamico ed un aumento della produzione di stagno sulla base di introiti remuneratori per i produttori che contribuiscano a garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi equi per i consumatori e ad assicurare un equilibrio a lungo termine tra la produzione ed il consumo; e) Di impedire la disoccupazione o un'estesa sottoccupazione ed altre gravi difficoltà che potrebbero essere provocate da uno squilibrio tra l'offerta e la domanda di stagno; f) Di prendere, quando si manifesta o rischia di manifestarsi una penuria di stagno, le opportune misure per garantire un incremento della produzione di stagno ed un'equa ripartizione dello stagno-metallo per attenuare le gravi difficoltà che potrebbero incontrare i paesi consumatori; g) Di prendere, quando si manifesta o rischia di manifestarsi un'eccedenza di stagno, le opportune misure per attenuare le gravi difficoltà che potrebbero incontrare i paesi produttori; h) Di prendere in considerazione la liquidazione, da parte di taluni governi, delle scorte di stagno costituite a fini non commerciali e di adottare i provvedimenti atti ad evitare tutte le incertezze e difficoltà che potrebbero manifestarsi; i) Di prendere costantemente in considerazione la necessità di valorizzare e di sfruttare nuovi giacimenti di stagno e di promuovere, tra l'altro grazie ai mezzi di assistenza tecnica e finanziaria delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, i metodi più efficaci di estrazione, di concentrazione e di trattamento dei minerali di stagno; j) Di proseguire l'opera intrapresa dal Consiglio internazionale dello stagno durante il primo, il secondo ed il terzo Accordo internazionale sullo stagno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-1

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Oggetto (Art. 1 Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970.) — Testo vigente | Portale Normativo