Quarto Accordo

Art. 6

Il Consiglio internazionale dello stagno

In vigore dal 6 set 1973
Il Consiglio internazionale dello stagno a) Il Consiglio internazionale dello stagno (in appresso denominato il Consiglio), istituito a norma dei precedenti Accordi internazionali sullo stagno, continuerà ad esistere con la composizione, i poteri e le funzioni previsti dal quarto Accordo internazionale sullo stagno per assicurare l'attuazione delle disposizioni di detto Accordo. b) A meno che esso non decida altrimenti, il Consiglio ha la sua sede a Londra.
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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-6

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Il Consiglio internazionale dello stagno (Art. 6 Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970.) — Testo vigente | Portale Normativo