Quarto Accordo

Art. 8

Poteri e funzioni del Consiglio

In vigore dal 6 set 1973
Poteri e funzioni del Consiglio Il Consiglio: a) Ha ogni potere ed espleta tutti i compiti necessari all'amministrazione ed al funzionamento del presente Accordo. b) Stabilisce il proprio regolamento interno. c) Riceverà dal Presidente esecutivo, ogni volta che lo richiederà, qualsiasi informazione concernente gli attivi e le operazioni della scorta regolatrice che esso riterrà necessarie per espletare le proprie funzioni conformemente all'Accordo. d) Può chiedere ai paesi partecipanti di fornire tutti i dati necessari concernenti la produzione, il consumo, il commercio internazionale le giacenze, nonché qualsiasi altra informazione necessaria per una soddisfacente amministrazione dell'Accordo, che non siano incompatibili con le disposizioni dell' relative alla sicurezza nazionale; i paesi dovranno compiere ogni sforzo per fornire le informazioni richieste. e) Valuta, almeno una volta per trimestre, la produzione ed il consumo probabili di stagno durante il trimestre successivo e può altresì stimare l'influenza degli altri fattori relativi alla posizione statistica globale dello stagno durante lo stesso periodo. f) Prende le disposizioni necessarie affinché i problemi a breve e lungo termine dell'industria mondiale dello stagno formino oggetto di uno studio continuo; a tal fine, esso intraprenderà o farà seguire tutti gli studi che gli sembreranno opportuni sui problemi dell'industria dello stagno. g) Si tiene informato circa le nuove utilizzazioni dello stagno e lo sviluppo dei prodotti di sostituzione che potrebbero surrogare lo stagno nelle sue utilizzazioni tradizionali. h) Incoraggia una più ampia partecipazione alle organizzazioni che dedicano la loro attività alla ricerca con lo scopo di promuovere il consumo dello stagno. i) Ha il potere di contrarre prestiti per le necessità del conto amministrativo fissato all'. j) i) Pubblicherà, dopo la fine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sulla sua attività durante detto esercizio; ii) Pubblicherà, dopo la fine di ciascun trimestre (ma non prima di tre mesi dopo la fine di tale trimestre, salvo decisione contraria del Consiglio) una situazione indicante il tonnellaggio di stagno-metallo detenuto alla fine del trimestre in parola. k) Può istituire i comitati che egli reputa necessari per aiutarlo nell'espletamento delle sue funzioni e può fissare il loro mandato; salvo decisione contraria del Consiglio, questi comitati possono stabilire il loro regolamento interno. l) i) Può delegare in qualunque momento, alla maggioranza ripartita dei due terzi, a qualsiasi comitato quei poteri del Consiglio che non richiedono una maggioranza ripartita semplice, ad esclusione dei poteri concernenti: - la fissazione dei contributi di cui all', - il prezzo minimo ed il prezzo massimo di cui agli , - il controllo delle esportazioni di cui all', - le misure da prendere in caso di penuria di stagno di cui all'; ii) Fissa, alla maggioranza ripartita dei due terzi, il mandato dei suddetti comitati e ne designa i membri; iii) Può ritirare in qualunque momento, alla maggioranza semplice, qualsiasi delega di poteri ad uno dei suddetti comitati o annullarne la costituzione. m) Prende ogni utile disposizione per avviare consultazioni e collaborare con: i) L'Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi competenti (in particolare, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo), le istituzioni specializzate, le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative appropriate; ii) I paesi non partecipanti che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri delle sue istituzioni specializzate o che erano parti contraenti dei precedenti Accordi internazionali sullo stagno.
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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-8

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