Quarto Accordo

Art. 7

Composizione del Consiglio internazionale dello stagno

In vigore dal 6 set 1973
Composizione del Consiglio internazionale dello stagno a) Il Consiglio è composto di tutti i paesi partecipanti. b) i) Ciascun paese partecipante è rappresentato nel Consiglio da un delegato. Ciascun paese può designare delegati supplenti e consiglieri per assistere alle sessioni del Consiglio. ii) Un delegato supplente è abilitato ad agire ed a votare in nome del delegato in assenza di questo ultimo o in altre circostanze speciali.
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