Quarto Accordo
Art. 7
7 / 56Composizione del Consiglio internazionale dello stagno
In vigore dal 6 set 1973
Composizione del Consiglio internazionale dello stagno
a) Il Consiglio è composto di tutti i paesi partecipanti.
b) i) Ciascun paese partecipante è rappresentato nel Consiglio da un delegato. Ciascun paese può designare delegati supplenti e consiglieri per assistere alle sessioni del Consiglio.
ii) Un delegato supplente è abilitato ad agire ed a votare in nome del delegato in assenza di questo ultimo o in altre circostanze speciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-7