Quarto Accordo
Art. 12
Procedura di voto del Consiglio
In vigore dal 6 set 1973
Procedura di voto del Consiglio
a) Il voto emesso da ciascun membro del Consiglio esprime il numero di voti che esso detiene nel Consiglio. Nel votare, un delegato non può scindere i suoi voti. Un delegato che si astiene sarà considerato come se non avesse votato.
b) Salvo disposizioni contrarie, le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza ripartita semplice.
c) Ogni paese partecipante può, nelle forme che saranno approvate dal Consiglio, autorizzare qualsiasi altro paese partecipante a rappresentare i propri interessi e ad esercitare i propri diritti di voto nel corso di una riunione del Consiglio.
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