Quarto Accordo

Art. 11

Ripartizione dei voti

In vigore dal 6 set 1973
Ripartizione dei voti a) I paesi produttori detengono insieme 1.000 voti che sono ripartiti in modo che ciascuno dei paesi in parola riceva un numero iniziale di cinque voti cui si aggiunge una quota per quanto possibile vicina alla frazione rappresentata, rispetto al totale delle percentuali dell'insieme dei paesi produttori, dalla percentuale da attribuire a tale paese, come indicato all'Allegato A o pubblicato di tanto in tanto, conformemente al paragrafo q) dell'. b) I paesi consumatori detengono insieme 1.000 voti che sono ripartiti in modo che ciascuno dei paesi in parola riceva un numero iniziale di cinque voti cui si aggiunge una quota per quanto possibile vicina alla frazione rappresentata, rispetto al totale dei tonnellaggi dell'insieme dei paesi consumatori, dal tonnellaggio di tale paese, come indicato all'Allegato B restando inteso che: i) Se il numero dei paesi consumatori è superiore a trenta, il numero iniziale di voti di ciascuno dei paesi consumatori sarà il numero intero più elevato possibile, purchè la somma di tutti i voti iniziali per l'insieme dei paesi consumatori non oltrepassi mai 150; ii) Quando un paese che non figura nell'Allegato B ratifica, approva, accetta o notifica la sua intenzione di ratificare, di approvare, di accettare l'Accordo o vi aderisce in qualità di paese consumatore o passa, conformemente all' del presente Accordo, dalla categoria dei paesi produttori a quella dei paesi consumatori, il Consiglio determina e pubblica un tonnellaggio per tale paese; a decorrere dalla data decisa dal Consiglio, detto tonnellaggio viene applicato ai fini del presente articolo come se si trattasse di un tonnellaggio iscritto nell'Allegato B; iii) Nella prima sessione il Consiglio potrà rivedere l'Allegato B; esso pubblicherà l'Allegato riveduto che sarà immediatamente applicabile ai fini del presente articolo; iv) Successivamente, nel corso di riunioni tenute durante il secondo trimestre di ciascun anno civile, il Consiglio esaminerà le cifre del consumo di stagno di ciascun paese consumatore durante gli ultimi tre anni civili trascorsi e pubblicherà i tonnellaggi riveduti che competono a ciascun paese consumatore; questi tonnellaggi costituiscono la media delle suddette cifre di consumo. Essi saranno applicabili ai fini del presente articolo a decorrere dal 1 luglio successivo come se si trattasse dei tonnellaggi iscritti all'Allegato B. c) Se conseguentemente al fatto che uno o più dei paesi elencati nell'Allegato A o nell'Allegato B non hanno ratificato, approvato, accettato o notificato la loro intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo o in applicazione delle disposizioni del presente Accordo o conseguentemente al fatto che un paese partecipante ha cambiato categoria, il numero totale dei voti dei paesi consumatori o il numero totale dei voti dei paesi produttori diventa inferiore a 1.000, i voti disponibili saranno ripartiti tra gli altri paesi produttori o gli altri paesi consumatori, secondo il caso, in una proporzione per quanto possibile vicina ai voti che essi già detengono, fatta deduzione in ciascun caso del numero iniziale di voti e restando inteso che non vi possono essere frazioni di voto. d) Nessun paese partecipante può disporre di più di 450 voti. e) Non vi possono essere frazioni di voto.
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Ripartizione dei voti (Art. 11 Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970.) — Testo vigente | Portale Normativo