Quarto Accordo

Art. 13

Il personale del Consiglio

In vigore dal 6 set 1973
Il personale del Consiglio a) Il Presidente esecutivo designato conformemente all' è responsabile davanti al Consiglio dell'amministrazione e dell'esecuzione del presente Accordo, in conformità con le decisioni prese dal Consiglio. b) Il Presidente esecutivo è inoltre responsabile dell'amministrazione dei servizi e del personale del Segretariato di cui il Consiglio dispone presso la propria sede. c) Il Consiglio nomina un Segretario del Consiglio ed un Direttore della scorta regolatrice (in appresso denominato il Direttore) e fissa le condizioni d'occupazione e le funzioni di questi due funzionari. d) Il Consiglio impartisce direttive al Presidente esecutivo per quanto concerne il modo in cui il Direttore deve assolvere gli obblighi enunciati nell'Accordo e qualsiasi altro obbligo complementare che potrebbe essere determinato dal Consiglio. e) Il Presidente esecutivo è assistito dal personale che il Consiglio reputa necessario. Tutto il personale, in particolare il Segretario del Consiglio ed il Direttore è responsabile davanti al Presidente esecutivo. Il metodo di assunzione e le condizioni di occupazione del personale devono essere approvati dal Consiglio. f) Il Presidente esecutivo ed il personale del Consiglio non possono detenere alcun interesse finanziario nell'industria o nel commercio dello stagno o devono rinunciare agli interessi che vi detengono; essi non solleciteranno nè accetteranno, per quanto concerne le loro funzioni ed i loro obblighi, alcuna istruzione da alcun governo nè da alcuna persona o autorità diversa dal Consiglio o da qualsiasi altra persona che agisca in nome del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'Accordo. g) Nè il Presidente esecutivo, nè il Direttore, nè alcun altro membro del personale del Consiglio possono divulgare informazioni concernenti l'esecuzione o l'amministrazione dell'Accordo, fatto salvo quanto può essere autorizzato dal Consiglio o quanto è necessario per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito dell'Accordo.
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