Quarto Accordo

Art. 17

Versamento dei contributi in contanti

In vigore dal 6 set 1973
Versamento dei contributi in contanti a) Il versamento nel conto amministrativo dei contributi dei paesi partecipanti in virtù degli , i versamenti in contanti dei paesi contribuenti al conto della scorta regolatrice in virtù degli , i versamenti dal conto amministrativo ai paesi partecipanti in virtù dell' ed i versamenti in contanti dal conto della scorta regolatrice ai paesi contribuenti in virtù degli , vengono fatti in sterline o, a scelta del paese interessato, in una moneta liberamente convertibile in sterline sul mercato dei cambi a Londra. b) Ogni paese partecipante che, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla notifica dell'ammontare del suo contributo al conto amministrativo, non vi avesse provveduto al versamento, può essere privato dal Consiglio del diritto di voto. Qualora detto paese non abbia versato il proprio contributo entro un termine di 12 mesi a decorrere dalla data di notifica, esso può essere privato dal Consiglio di ogni altro diritto che possiede in virtù dell'Accordo, restando inteso che, non appena ricevuto la somma del contributo dovuto, il Consiglio consentirà che il paese interessato eserciti nuovamente i diritti di cui esso fosse stato privato ai sensi del presente paragrafo.
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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-17

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Versamento dei contributi in contanti (Art. 17 Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970.) — Testo vigente | Portale Normativo