Quarto Accordo
Art. 10
Sessioni del Consiglio
In vigore dal 6 set 1973
Sessioni del Consiglio
a) Il Consiglio tiene almeno quattro sessioni all'anno.
b) Il Governo depositario convocherà a Londra la prima sessione del Consiglio in virtù del presente Accordo. Tale sessione avrà inizio non oltre otto giorni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.
c) Il Presidente esecutivo o, in caso di impedimento di questo ultimo il Segretario previa consultazione del primo Vicepresidente e in suo nome, è tenuto a convocare il Consiglio se un paese partecipante ne fa domanda o quando le disposizioni dell'Accordo lo esigono. Il Presidente esecutivo può inoltre convocare il Consiglio di propria iniziativa.
d) Salvo decisione contraria del Consiglio, le riunioni hanno luogo presso la sede del Consiglio. Esse sono indette con un preavviso di almeno sette giorni, salvo in caso di sessioni convocate conformemente all'.
e) A ciascuna riunione del Consiglio, il quorum è reputato raggiunto allorchè i rappresentanti presenti detengono i due terzi del totale dei voti di tutti i paesi produttori ed i due terzi del totale dei voti di tutti i paesi consumatori. Se, in una qualunque sessione del Consiglio, il quorum suindicato non è raggiunto, sarà convocata una nuova sessione dopo un termine di almeno sette giorni; in questa nuova sessione il quorum sarà reputato raggiunto se i rappresentanti presenti detengono più di 1.000 voti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-10