Quarto Accordo
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 set 1973
Definizioni
Ai fini del presente Accordo, si intende per:
Stagno, lo stagno-metallo o qualsiasi altro stagno raffinato o lo stagno contenuto in concentrati o nel minerale di stagno estratto dal suo giacimento naturale. Ai fini di questa definizione, il "minerale" è reputato escludere:
a) la materia estratta dal giacimento ad un fine diverso dal suo trattamento,
b) la materia che è stata scartata durante il trattamento;
Stagno-metallo, lo stagno raffinato di buona qualità mercantile di titolo eguale o superiore al 99,75 per cento;
Scorta regolatrice, la scorta regolatrice costituita e gestita conformemente alle disposizioni del capitolo VIII del presente Accordo;
Stagno-metallo detenuto, gli averi in stagno metallo della scorta regolatrice, ivi compreso lo stagno-metallo acquistato per la scorta regolatrice, ma non ancora ricevuto, e ad esclusione del metallo venduto dal Direttore della scorta regolatrice, ma non ancora consegnato;
Tonnellata; la tonnellata metrica, ossia 1.000 chilogrammi;
Esportazioni nette, il quantitativo esportato alle condizioni enunciate nella parte I dell'Allegato C del presente Accordo, meno il quantitativo importato, determinato conformemente, alla parte II del suddetto Allegato;
Paese partecipante, un paese il cui Governo ha ratificato, approvato o accettato il presente Accordo o ha notificato la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo, o vi ha aderito, o un territorio o più territori la cui partecipazione separata è diventata effettiva conformemente alle disposizioni dell', o, secondo il contesto, il Governo di tale paese, di tale territorio o di detti territori;
Paese produttore, un paese partecipante che il Consiglio ha dichiarato, con il consenso di tale paese, essere un paese produttore;
Paese consumatore, un paese partecipante che il Consiglio ha dichiarato, con il consenso di tale paese, essere un paese consumatore;
Paese contribuente, un paese partecipante che detiene partecipazioni nella scorta regolatrice;
Maggioranza semplice, la maggioranza dei suffragi espressi dai paesi partecipanti, contati insieme;
Maggioranza ripartita semplice, la maggioranza dei suffragi espressi dai paesi produttori e la maggioranza dei suffragi espressi dai paesi consumatori, contati separatamente;
Maggioranza ripartita dei due terzi, la maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai paesi produttori e la maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai paesi consumatori, contati separatamente;
Entrata in vigore, salvo se l'espressione sia altrimenti precisata, l'entrata in vigore iniziale del presente Accordo, che essa sia provvisoria, a norma dell', o definitiva, a norma dell'.
Periodo di controllo, un periodo che è stato dichiarato tale dal Consiglio e per il quale è stato fissato un tonnellaggio totale d'esportazione autorizzato;
Trimestre, un trimestre che ha inizio il 1 gennaio, il 1 aprile, il 1 luglio o il 1 ottobre;
Esercizio finanziario, un periodo di un anno con inizio al 1 luglio e termine al 30 giugno dell'anno seguente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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