Quarto Accordo

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 set 1973
Definizioni Ai fini del presente Accordo, si intende per: Stagno, lo stagno-metallo o qualsiasi altro stagno raffinato o lo stagno contenuto in concentrati o nel minerale di stagno estratto dal suo giacimento naturale. Ai fini di questa definizione, il "minerale" è reputato escludere: a) la materia estratta dal giacimento ad un fine diverso dal suo trattamento, b) la materia che è stata scartata durante il trattamento; Stagno-metallo, lo stagno raffinato di buona qualità mercantile di titolo eguale o superiore al 99,75 per cento; Scorta regolatrice, la scorta regolatrice costituita e gestita conformemente alle disposizioni del capitolo VIII del presente Accordo; Stagno-metallo detenuto, gli averi in stagno metallo della scorta regolatrice, ivi compreso lo stagno-metallo acquistato per la scorta regolatrice, ma non ancora ricevuto, e ad esclusione del metallo venduto dal Direttore della scorta regolatrice, ma non ancora consegnato; Tonnellata; la tonnellata metrica, ossia 1.000 chilogrammi; Esportazioni nette, il quantitativo esportato alle condizioni enunciate nella parte I dell'Allegato C del presente Accordo, meno il quantitativo importato, determinato conformemente, alla parte II del suddetto Allegato; Paese partecipante, un paese il cui Governo ha ratificato, approvato o accettato il presente Accordo o ha notificato la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo, o vi ha aderito, o un territorio o più territori la cui partecipazione separata è diventata effettiva conformemente alle disposizioni dell', o, secondo il contesto, il Governo di tale paese, di tale territorio o di detti territori; Paese produttore, un paese partecipante che il Consiglio ha dichiarato, con il consenso di tale paese, essere un paese produttore; Paese consumatore, un paese partecipante che il Consiglio ha dichiarato, con il consenso di tale paese, essere un paese consumatore; Paese contribuente, un paese partecipante che detiene partecipazioni nella scorta regolatrice; Maggioranza semplice, la maggioranza dei suffragi espressi dai paesi partecipanti, contati insieme; Maggioranza ripartita semplice, la maggioranza dei suffragi espressi dai paesi produttori e la maggioranza dei suffragi espressi dai paesi consumatori, contati separatamente; Maggioranza ripartita dei due terzi, la maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai paesi produttori e la maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai paesi consumatori, contati separatamente; Entrata in vigore, salvo se l'espressione sia altrimenti precisata, l'entrata in vigore iniziale del presente Accordo, che essa sia provvisoria, a norma dell', o definitiva, a norma dell'. Periodo di controllo, un periodo che è stato dichiarato tale dal Consiglio e per il quale è stato fissato un tonnellaggio totale d'esportazione autorizzato; Trimestre, un trimestre che ha inizio il 1 gennaio, il 1 aprile, il 1 luglio o il 1 ottobre; Esercizio finanziario, un periodo di un anno con inizio al 1 luglio e termine al 30 giugno dell'anno seguente.
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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-2

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Definizioni (Art. 2 Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970.) — Testo vigente | Portale Normativo