Quarto Accordo

Art. 47

Entrata provvisoria in vigore

In vigore dal 6 set 1973
Entrata provvisoria in vigore a) i) Se le condizioni necessarie per la definitiva entrata in vigore del presente Accordo enunciato al paragrafo a) dell' non sono soddisfatte, l'Accordo stesso entrerà in vigore a titolo provvisorio per i governi che abbiano già depositato gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione o che abbiano comunicato l'intenzione di ratificarlo, approvarlo o accettarlo, il giorno successivo alla data di scadenza del terzo Accordo, purchè tali strumenti o dichiarazioni siano stati depositati presso il Governo depositario: - Il 30 giugno 1971 o, se il terzo Accordo è prorogato, alla data di scadenza di detto Accordo; e - A nome dei governi di almeno sei dei paesi produttori di cui all'Allegato A, che detengano insieme almeno 950 dei voti enumerati nel suddetto Allegato ed almeno nove dei paesi consumatori di cui all'Allegato B che detengano insieme almeno 300 dei voti enumerati in tale Allegato; ii) Per ogni Governo firmatario che avrà depositato uno strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione o che avrà dichiarato, la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo mentre è in vigore a titolo provvisorio, l'Accordo entrerà in vigore a titolo provvisorio alla data di deposito di tale strumento o di tale dichiarazione. b) Se il presente Accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio, ma non definitivamente ai sensi dell', nei sei mesi successivi allo scadere del terzo Accordo il Presidente esecutivo convocherà il più presto possibile una o più sessioni del Consiglio al fine di esaminare la situazione: Tuttavia, se l'entrata in vigore rimane provvisoria, l'Accordo verrà a scadere al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore a titolo provvisorio.
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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-47

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Entrata provvisoria in vigore (Art. 47 Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970.) — Testo vigente | Portale Normativo