Quarto Accordo

Art. 50

In vigore dal 6 set 1973
Un'organizzazione intergovernativa che abbia delle responsabilità per quanto riguarda negoziati relativi a accordi internazionali può partecipare all'Accordo internazionale sullo stagno. Tale organizzazione non avrà diritto di voto. Per quanto concerne i problemi di sua competenza, i diritti di voto degli Stati membri che ne fanno parte possono essere esercitati collettivamente.
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Art. 50 Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970. — Testo vigente | Portale Normativo