Quarto Accordo
Art. 52
Ritiro
In vigore dal 6 set 1973
Ritiro
Ogni paese partecipante che si ritira dall'Accordo nel periodo della sua applicazione non ha diritto a parte alcuna nè del prodotto della liquidazione della scorta regolatrice nel quadro delle disposizioni dell' o dell', nè degli altri attivi del Consiglio alla scadenza del presente Accordo conformemente alle disposizioni dell' a meno che il ritiro abbia luogo:
i) Conformemente alle disposizioni del paragrafo d) dell' o del paragrafo f) dell' oppure
ii) Mediante preavviso di almeno dodici mesi dato al Governo depositario dopo il termine minimo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-52