Quarto Accordo

Art. 49

Partecipazione separata

In vigore dal 6 set 1973
Partecipazione separata Un Governo contraente, allorchè deposita lo strumento di ratifica, d'approvazione, d'accettazione o di adesione o allorchè dichiara di aver intenzione di ratificare, di approvare o di accettare l'Accordo o in ogni momento successivo, può proporre la partecipazione separata in qualità di paese produttore o in qualità di paese consumatore, a seconda dei casi, di ogni territorio o di territori interessati alla produzione o al consumo di stagno per i quali il Governo contraente assume le relazioni internazionali e al quale l'Accordo è o sarà applicabile quando entrerà in vigore. Tale partecipazione separata sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio e alle condizioni che avrà la facoltà di fissare.
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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-49

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