Quarto Accordo

Art. 37

Misure da adottare in caso di penuria di stagno

In vigore dal 6 set 1973
Misure da adottare in caso di penuria di stagno a) Qualora, in un qualsiasi momento, il Consiglio ritenga che esista o che rischi di prodursi una grave penuria di stagno, esso procede a tutte le indagini utili per valutare le necessità e le disponibilità totali di stagno per periodi da esso determinati. b) Qualora le indagini e gli studi ed altri elementi pertinenti confermino il rischio di penuria il Consiglio: i) Raccomanderà ai paesi partecipanti di adottare qualsiasi misura atta ad assicurare l'aumento più rapido possibile dei tonnellaggi di stagno che essi possono mettere a disposizione: ii) Potrà invitare i paesi partecipanti a concludere con il Consiglio stesso degli accordi tali da assicurare ai paesi consumatori un'equa suddivisione delle quantità di stagno disponibili; iii) Studierà in qualsiasi momento l'andamento del mercato al fine di prevenire ogni penuria di stagno.
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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-37

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