Quarto Accordo

Art. 38

Norme eque di lavoro

In vigore dal 6 set 1973
Norme eque di lavoro I paesi partecipanti dichiarano che, per evitare che il livello di vita si riduca e che nel commercio mondiale si introducano elementi di concorrenza sleale, essi prenderanno cura ad assicurare eque norme di lavoro nell'industria dello stagno.
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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-38

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Norme eque di lavoro (Art. 38 Ratifica ed esecuzione del quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970.) — Testo vigente | Portale Normativo