Quarto Accordo
Art. 38
Norme eque di lavoro
In vigore dal 6 set 1973
Norme eque di lavoro
I paesi partecipanti dichiarano che, per evitare che il livello di vita si riduca e che nel commercio mondiale si introducano elementi di concorrenza sleale, essi prenderanno cura ad assicurare eque norme di lavoro nell'industria dello stagno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-06-18;506#art-qa-38