Accordo

Art. 14

In vigore dal 12 gen 1971
1. Il Comitato emette il proprio parere in merito alle proposte di finanziamento sottopostegli in conformità dell'. 2. Tali proposte di finanziamento espongono in particolare la posizione del progetto o dei progetti nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi associati interessati; esse indicano inoltre l'utilizzazione dei precedenti aiuti della Comunità fatta in tali paesi. Inoltre il Comitato è tenuto informato dalla Commissione, per quanto possibile, sugli altri aiuti bilaterali e multilaterali concessi o previsti a favore dei paesi associati interessati. 3. Il Comitato, ove occorra, emette inoltre il proprio parere in merito: a) alle richieste di abbuoni d'interessi, restando inteso che non è autorizzato a pronunciarsi su una modificazione del tasso degli abbuoni fissati forfettariamente in conformità dell', paragrafo 1; b) al mandato di gestione conferito alla Banca per le proposte di finanziamento che comportano un prestito a condizioni speciali o un contributo alla formazione di capitali a rischio; c) all'applicazione al progetto o programma considerato delle disposizioni dell' della Convenzione e delle corrispondenti disposizioni della decisione. 4. Il Comitato, dopo aver deliberato in merito ad una proposta di finanziamento, può chiedere l'emendamento della proposta senza nuova discussione, oppure la ripresa dell'istruzione su taluni punti determinati. In questo caso, la proposta di finanziamento riveduta o completata è sottoposta nuovamente al Comitato in una delle sue successive riunioni.
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Art. 14 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo