Accordo

Art. 19

In vigore dal 12 gen 1971
1. Per la durata del presente Accordo, le somme versate alla Banca a titolo di pagamenti effettuati dai beneficiari di prestiti a condizioni speciali concesse rispettivamente agli Stati associati e ai paesi e territori successivamente al 1 giugno 1964 sono accreditate al Fondo, previa deduzione delle provvigioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti a condizioni speciali e dei contributi alla formazione di capitali a rischio finanziati con i mezzi del Fondo. Dette somme si aggiungono rispettivamente agli importi stabiliti all', lettera a), secondo trattino, della Convenzione e al corrispondente articolo della decisione. 2. Le operazioni di contributo alla formazione di capitali a rischio sono temporanee. Non appena la situazione del beneficiario di dette operazioni lo consenta, esse sono risolte quanto prima e alle migliori condizioni possibili. I ricavi della cessione e i redditi derivanti da queste operazioni sono accreditati al Fondo, per la durata del presente Accordo, e si aggiungono rispettivamente agli importi di cui all', lettera a), secondo trattino, della Convenzione e al corrispondente articolo della decisione. 3. Dopo la scadenza del presente Accordo, le somme di cui ai paragrafi 1 e 2, previa deduzione delle provvigioni di cui al paragrafo 1, sono versate agli Stati membri in proporzione ai loro contributi al Fondo con i cui mezzi sono stati finanziati i relativi progetti, a meno che il Consiglio non decida all'unanimità di destinarle ad altre operazioni.
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Art. 19 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo