Accordo
Art. 15
In vigore dal 12 gen 1971
1. Le proposte di finanziamento corredate del parere del Comitato sono sottoposte per decisione alla Commissione.
2. La Commissione, qualora decida di scostarsi dal parere espresso dal Comitato o in mancanza di un parere favorevole di quest'ultimo, può ritirare la proposta di finanziamento ovvero adire il Consiglio che decide secondo le stesse modalità di voto del Comitato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-a-15