Convenzione
Art. 15
In vigore dal 12 gen 1971
1. Le Parti contraenti si informano reciprocamente in merito alle misure che esse intendono adottare in materia di politica commerciale nei confronti dei paesi terzi quando queste potrebbero pregiudicare gli interessi di una o più Parti contraenti.
2. A richiesta della Comunità o di uno Stato associato, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.
3. Il Consiglio di Associazione definisce la procedura d'informazione e di consultazione relativa all'applicazione del presente Capitolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-15