Convenzione
Art. 16
In vigore dal 12 gen 1971
1. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore economico di uno o più Stati associati o ne compromettano la stabilità finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficoltà tali da alterare la situazione economica di una regione di uno o più Stati associati, gli Stati interessati possono prendere le necessarie misure di salvaguardia.
Tali misure e le relative modalità di applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione.
2. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore economico della Comunità o di uno o più Stati membri o ne compromettano la stabilità finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficoltà tali da alterare la situazione economica di una regione della Comunità, quest'ultima può prendere o autorizzare lo Stato o gli Stati membri interessati a prendere le necessarie misure di salvaguardia.
Tali misure e le relative modalità di applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione.
3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 si deve dare la precedenza alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.
4. Sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono aver luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-16