Convenzione›Titolo II
Art. 20
In vigore dal 12 gen 1971
1. Al fine di aiutare gli Stati associati a far fronte a difficoltà particolari e straordinarie, che creano una situazione eccezionale, aventi ripercussioni gravi sul loro potenziale economico e dovute ad un crollo dei prezzi mondiali oppure a calamità, quali carestia, inondazioni, è istituito inoltre un fondo di riserva, costituito con prelievi effettuati sulla parte degli aiuti non rimborsabili di cui all'.
Qualora si produca tale situazione eccezionale, la Comunità può concedere un aiuto. Tale aiuto è concesso caso per caso. Esso assume la forma di un versamento in contanti o, secondo le circostanze, qualsiasi altra forma.
2. Il fondo previsto al paragrafo 1 riceve una dotazione iniziale di 20 milioni di unità di conto.
All'inizio del secondo, terzo, quarto e quinto anno di applicazione della Convenzione, le somme non utilizzate durante l'anno precedente vengono automaticamente completate per ricostituire l'importo della dotazione iniziale.
Le somme versate a complemento non possono superare 45 milioni di unità di conto, esclusa la dotazione iniziale.
Tuttavia, se al termine del terzo anno ed a causa dell'entità delle difficoltà di cui al paragrafo 1, le somme previste sono manifestamente insufficienti, il Consiglio di Associazione può decidere di prelevare dagli aiuti non rimborsabili di cui all' una somma di 15 milioni di unità di conto al massimo e destinarla agli aiuti di cui al presente articolo.
Storico versioni
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