Convenzione›Titolo II
Art. 25
In vigore dal 12 gen 1971
1. Alle condizioni di cui agli , i beneficiari delle varie forme di aiuti della Comunità di cui all' possono essere, a seconda dei casi: gli Stati associati; le persone giuridiche degli Stati membri o degli Stati associati che non perseguano principalmente scopi lucrativi, che presentino un carattere di interesse generale e siano sottoposte in questi Stati a controllo pubblico; le associazioni di produttori o organismi similari riconosciuti dalla Comunità e dagli Stati associati o, in mancanza di tali associazioni e organismi, e a titolo eccezionale, i produttori stessi; gli organismi regionali o interstatali di cui facciano parte Stati associati.
Possono essere, inoltre, beneficiari
a) degli aiuti non rimborsabili destinati ad azioni di cooperazione tecnica generale: gli istituti od organismi specializzati oppure, a titolo eccezionale, le imprese che formano specialisti per conto di terzi, nonché i borsisti, tirocinanti o partecipanti alle sessioni di formazione;
b) dei prestiti della Banca e degli abbuoni di interessi ad essi relativi, dei prestiti a condizioni speciali o dei contributi per la formazione dei capitali a rischio, nonché eventualmente degli aiuti non rimborsabili destinati ad azioni di cooperazione tecnica connessa con gli investimenti: le imprese che esercitano la loro attività secondo i metodi di gestione industriale e commerciale e costituite in società di uno Stato associato ai sensi dell', secondo comma.
2. I beneficiari degli aiuti di cui all' sono gli Stati associati. Le modalità di attribuzione di tali aiuti sono stabilite di comune accordo tra la Comunità e lo Stato o gli Stati associati beneficiari.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-25