ConvenzioneTitolo II

Art. 22

In vigore dal 12 gen 1971
1. Gli Stati associati informano la Commissione, possibilmente fin dall'entrata in vigore della presente Convenzione, dei loro progetti e programmi di sviluppo nonché degli interventi per i quali intendono sollecitare un concorso finanziario della Comunità. Essi comunicheranno tutte le modificazioni successivamente intervenute. 2. Per ciascun progetto o programma per il quale è chiesto un finanziamento ai sensi dell' e per le domande di anticipazioni ai sensi dell', è sottoposto alla Comunità un fascicolo da parte dello Stato associato o dal gruppo di Stati associati interessati, ovvero, con l'accordo di quest'ultimo, da parte della impresa o organismo regionale o interstatale interessato. Tuttavia, la Comunità può proporre progetti o programmi di cooperazione tecnica. Essa chiede l'accordo preliminare dello Stato associato o del gruppo di Stati associati interessati sulle grandi linee di tali progetti o programmi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 22 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo