Convenzione›Titolo II
Art. 22
In vigore dal 12 gen 1971
1. Gli Stati associati informano la Commissione, possibilmente fin dall'entrata in vigore della presente Convenzione, dei loro progetti e programmi di sviluppo nonché degli interventi per i quali intendono sollecitare un concorso finanziario della Comunità.
Essi comunicheranno tutte le modificazioni successivamente intervenute.
2. Per ciascun progetto o programma per il quale è chiesto un finanziamento ai sensi dell' e per le domande di anticipazioni ai sensi dell', è sottoposto alla Comunità un fascicolo da parte dello Stato associato o dal gruppo di Stati associati interessati, ovvero, con l'accordo di quest'ultimo, da parte della impresa o organismo regionale o interstatale interessato.
Tuttavia, la Comunità può proporre progetti o programmi di cooperazione tecnica. Essa chiede l'accordo preliminare dello Stato associato o del gruppo di Stati associati interessati sulle grandi linee di tali progetti o programmi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-22