ConvenzioneTitolo II

Art. 26

In vigore dal 12 gen 1971
1. Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dalla Comunità, alle aggiudicazioni, alle gare di appalto, ai contratti possono partecipare, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati associati. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non ostano alle misure atte a favorire la partecipazione di imprese di lavori o di produzione industriale o artigiana dello Stato associato interessato o d'un altro Stato associato della stessa regione, all'esecuzione di contratti di lavori di importanza limitata o di contratti di forniture per le quali esista una produzione locale.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-26

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Art. 26 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo