Convenzione›Titolo III
Art. 31
In vigore dal 12 gen 1971
Il regime accordato da ciascuno Stato associato in materia di diritto di stabilimento o di prestazione di servizi non può implicare, de jure o de facto, direttamente o indirettamente, discriminazioni fra i cittadini o le società di ciascuno degli Stati membri.
Tuttavia, i cittadini e le società di uno Stato membro possono, in uno Stato associato, beneficiare per una determinata attività delle disposizioni di cui al primo comma soltanto se lo Stato al quale appartengono accorda per la medesima attività vantaggi della stessa natura ai cittadini e alle società dello Stato associato in questione.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-31