ConvenzioneTitolo III

Art. 34

In vigore dal 12 gen 1971
Ai sensi della presente Convenzione, sono considerate servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative agli scambi commerciali, al diritto di stabilimento e ai movimenti di capitali. I servizi comprendono, in particolare, attività a carattere industriale, attività a carattere commerciale, attività artigiane e le attività delle libere professioni, escluse le attività salariate.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-34

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Art. 34 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo